CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione si sostanzia, a seconda della scelta del Lavoratore beneficiario, in:
- 24 mesi di integrazione al reddito + 24 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
- 48 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
- 36 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della NASPI, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione;
- integrazione bimestrale dell’intero importo naspi, a partire dall’inizio del c.d. décalage, fino a concorrenza dell’importo massimo previsto dalla stessa e comunque nel limite di importo erogato nel primo mese della prestazione
La misura della prestazione di integrazione al reddito (punti 1 e 3) è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.
La prestazione contributiva, nei succitati limiti temporali, è riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti, e previa richiesta, abbiano ottenuto l’autorizzazione dell’INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione. L’importo è pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda).
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Sono destinatari della prestazione i lavoratori prossimi a:
- Pensione di vecchiaia;
- Pensione anticipata;
- Pensione anticipata precoci;
- Pensione di anzianità per lavori usuranti
che si trovino in una delle seguenti ipotesi:
- Fine del contratto a tempo determinato;
- Stipulazione di un accordo collettivo nell’ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91, seguito da apposto atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
- Stipulazione di un accordo individuale in relazione a un licenziamento per G.M.O. con i lavoratori interessati, seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi ai sensi dell’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012.
Il lavoratore deve altresì:
- Avere maturato 2100 ore di montante contributivo APE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro al netto dei periodi cassa integrazione;
- raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento;
- possedere i requisiti di legge per ottenere l’autorizzazione dall’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- Avere almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili).
MODALITA’ IL RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Il Lavoratore interessato deve presentare, alla Cassa Edile dove risulta iscritto alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il modulo di domanda (modello di domanda – allegato 1) corredato da:
- Ecocert o specifica certificazione Inps idonea all’accesso alla pensione anticipata;
- Stima ipotetica del periodo di Naspi spettante;
- Ipotesi data presunta di pensionamento;
- Documento d’identità del Lavoratore richiedente.
Presso la Cassa Edile di Alessandria, il modello di domanda, completo degli allegati, deve essere presentato via PEC all’indirizzo amministrazione.cassaedileal@pec.it, con raccomandata all’indirizzo Viale dell’Industria n. 56 – 15121 Alessandria, oppure consegnato a mano presso la sede della Cassa Edile.
Ricevuta e protocollata la domanda, la Cassa Edile verifica tutti i requisiti e le condizioni richiesti e compila l’apposita scheda da trasmettere telematicamente alla CNCE per la stesura della graduatoria.
La CNCE stilerà la graduatoria nazionale trimestrale sulla base delle schede pervenute dalle Casse, sulla base dei criteri individuati negli allegati al Regolamento e accantonerà le somme destinate ai lavoratori beneficiari presso le singole Casse entro:
- 1° gennaio;
- 1° aprile;
- 1° luglio;
- 1° ottobre di ogni anno,
per tutte le domande pervenute sino al giorno 15 del mese precedente.
Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.
E’ prevista la sospensione del beneficio per gli operai che dichiarino di lavorare nel periodo “integrato” .
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
La Cassa Edile/Edilcassa, presso la quale sono state accantonate le somme da parte del Fondo Nazionale, erogherà al lavoratore, al termine del periodo Naspi e previa presentazione della relativa autocertificazione (Autocertificazione – allegato 4) e del modello C2, la dovuta prestazione economica, esclusivamente mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato al lavoratore e appositamente indicato nel modulo richiesta attraverso l’Iban, oltre alla Banca e alla Filiale.
La prestazione di sostegno al reddito verrà erogata mensilmente entro la fine del singolo mese di competenza.
La prestazione contributiva sarà versata al lavoratore in anticipo per il primo trimestre per pagare il relativo bollettino rilasciato dall’Inps. Le successive rate saranno erogate solo alla consegna alla Cassa Edile del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente. Trimestralmente il lavoratore dovrà presentare apposita autocertificazione con la quale attesti il mantenimento delle condizioni attestate dal Modello C2 (disoccupazione) (Autocertificazione – allegato 4).
In una prima fase di avvio, sarà utilizzato, fino ad esaurimento, il FONDO TERRITORIALE, secondo le seguenti modalità:
- Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda (modello di domanda – allegato 1) alla Cassa Edile di Alessandria se risulta ivi iscritto alla fine del rapporto di lavoro;
- La Cassa Edile interroga la Banca Dati Ape per conoscere quale è la Cassa competente presso la quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Laddove la Cassa competente, ai fini di cui sopra, risulti diversa da quella presso la quale il lavoratore ha presentato la domanda, quest’ultima trasmetterà la domanda protocollata e corredata da tutta la documentazione, alla Cassa competente all’erogazione e per conoscenza al lavoratore (Modello di Verifica allegato 3);
- Per le domande di propria competenza, la Cassa Edile di Alessandria stila le graduatorie delle domande ricevute sulla base dei criteri individuati negli allegati al Regolamento (ai fini dell’individuazione della data di presentazione della domanda dovrà tenersi conto della data di protocollo apposto dalla Cassa Edile dove il lavoratore ha presentato la domanda);
- Le domande di prestazione potranno essere inviate alla Cassa Edile (via PEC all’indirizzo amministrazione.cassaedileal@pec.it, con raccomandata all’indirizzo Viale dell’Industria n. 56 – 15121 Alessandria, oppure consegnate a mano presso la sede della Cassa Edile), dal 1° ottobre 2020 fino al 14 dicembre 2020;
- La graduatoria sarà stilata a partire dal 15 dicembre per iniziare a erogare le prestazioni a partire dal 1° gennaio 2021, previa comunicazione al lavoratore.
Scheda di sintesi della prestazione (agg. Accordo 21/09/2023)