In attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro CCNL edili industria e CCNL edili artigianato, nonché del protocollo del 9 aprile 2001 modificato dal protocollo del 3 ottobre 2001, è stato costituito il Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini denominato PREVEDI.
Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 21 Aprile 1993 n.124 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato livello di copertura previdenziale. Il Fondo non ha fini di lucro ed opera secondo criteri di corrispettività mediante il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione in regime di contribuzione definita.
Sono destinatari del Fondo i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi, ai quali si applicano i menzionati contratti collettivi nazionali di lavoro.
I contributi al Fondo PREVEDI sono così ripartiti:
– 1% della retribuzione a carico dell’Impresa;
– 1% della retribuzione a carico del lavoratore;
– 18% dell’accantonamento T.F.R.;
– 100% dell’accantonamento T.F.R.;
– eventuali versamenti volontari del lavoratore.
A seguito del Verbale di Accordo del 23 giugno 2020, le misure di conferimento del TFR al fondo PREVEDI non sono più condizionate alla decorrenza della prima occupazione (ante o posto 28/04/1993).
Per ulteriori informazioni rivolgiti alla Cassa Edile, consulta il sito web www.prevedi.it, chiama il numero verde 800999978 o scrivi all’indirizzo e-mail info@prevedi.it.
Per il lavoratore è prevista la deducibilità fiscale del contributo, che si realizza attraverso la riduzione dell’Irpef pari all’aliquota marginale di riferimento del reddito con il limite massimo di Euro 5.164 fino al 12% del reddito o al doppio del T.F.R. versato.
Per l’Impresa, la contribuzione del 1% a suo carico è gravata del solo contributo di solidarietà del 10% ed è un costo fiscalmente detraibile. Il T.F.R. versato al Fondo per conto del lavoratore non viene tassato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo stesso.
Al pensionamento, il lavoratore che ha aderito al Fondo ha diritto a percepire una rendita vitalizia (reversibile, a richiesta) a valere sull’intero ammontare dell’accantonato, oppure a ritirare parte del montante accumulato (per un massimo del 50%) e chiedere, per la parte rimanente, una rendita vitalizia.
Il lavoratore iscritto al Fondo da almeno otto anni può richiedere un’anticipazione su quanto accantonato per spese mediche straordinarie oppure ai fini dell’acquisto della prima casa per sé o per i figli oppure per la ristrutturazione della prima casa di abitazione.
Permane il diritto, a determinate condizioni, di trasferire la propria posizione individuale presso altro Fondo Pensione o forma pensionistica individuale, nonché il diritto a riscattare l’intero montante maturato presso il Fondo nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione.
Per aderire a PREVEDI i lavoratori possono rivolgersi alla Cassa Edile, alle organizzazioni che hanno promosso il Fondo (firmatarie dei menzionati CCNL), all’Azienda o alla sede di PREVEDI.
Domanda di adesione
Informativa PREVEDI per DIPENDENTI
Guida PREVEDI