Per iscrivere una nuova impresa alla Cassa Edile, cliccare sul seguente link
e seguire la seguente procedura:
- allegare la visura camerale e cliccare su “importa”;
- compilare tutti i campi presenti;
- NON flaggare la casella “trasfertisti”;
- se l’impresa si appoggia a un consulente, flaggare “si” e compilare i relativi dati;
- se il consulente NON è già iscritto alla Cassa Edile di Alessandria, flaggare “Consulente non iscritto alla Cassa edile”, in modo che l’iscrizione del consulente avvenga contestualmente a quella dell’impresa. Non compilare i campi che si attivano “Allegare il modulo di adesione MUT” e “Descrizione situazione attuale”;
- Se invece il consulente è già iscritto alla Cassa Edile di Alessandria, riportare il relativo Codice CE;
- nel campo “Data di iscrizione alla CE” occorre inserire la data a partire dalla quale l’impresa vuole essere iscritta alla Cassa Edile di Alessandria;
- flaggare “Allega il Primo documento” e inserire la carta d’identità del Legale Rappresentante;
- le IMPRESE CHE SI ISCRIVONO SENZA DIPENDENTI devono indicare nel campo POSIZIONE INPS il codice 999;
- confermare i riquadri “dichiarazioni” e “informativa privacy e cliccare su conferma e trasmetti il modulo.
Una volta inviata la richiesta di iscrizione, l’impresa riceverà una mail alla PEC indicata in sede di registrazione, recante l’accettazione o il rifiuto.
Per le comunicazioni inerenti la cessazione, la sospensione o la ripresa dell’attività utilizzare il MODULO 10 (agg. 4/9/2024)
MOD.10 – cessazione/sospensione/ripresa attività
OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE
Le imprese del settore edile e affini (imprenditori individuali e società, siano esse industriali, artigiane o cooperative) aventi alle proprie dipendenze lavoratori con la qualifica di operai (compresi gli apprendisti e le altre forme di rapporto di lavoro subordinato), hanno l’obbligo di iscrizione, presentazione delle denunce e dei relativi pagamenti alla Cassa Edile di competenza per territorio.
Le imprese del settore edile e affini (imprenditori individuali e società, siano esse industriali, artigiane o cooperative) non aventi alle proprie dipendenze lavoratori con qualifica di operai (compresi gli apprendisti e le altre forme di rapporto di lavoro subordinato), sono tenute ad iscriversi almeno ad una Cassa Edile senza ulteriori obblighi di denuncia o versamento nei confronti della stessa (esclusi eventuali versamenti al Fondo Prevedi/Fondapi), fino a quando non assumano lavoratori operai.
Tale obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, quale organismo paritetico istituito dalla contrattazione collettiva, derivante inizialmente da una disposizione di natura contrattuale, è ribadito attualmente da norme legislative che ne hanno stabilito il citato obbligo:
- Legge n° 55/1990 art. 18
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 art. 105 comma 9
- D. Lgs. n° 81/2008 art. 90
- Legge regionale n. 20 del 14 luglio 2009 art. 1 comma 3 bis
- nuova normativa sul DURC ON LINE
IMPRESE ESTERE
In base a quanto previsto dalla normativa vigente, nel rapporto tra l’impresa straniera distaccante ed i lavoratori distaccati, debbono essere applicate, durante il periodo di distacco, le “medesime condizioni di lavoro” previste per i lavoratori italiani dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Pertanto, in coerenza con l’applicazione dei contratti collettivi, l’impresa distaccante straniera ha l’obbligo di iscrivere i lavoratori distaccati presso la Cassa Edile territorialmente competente dal primo giorno dell’attività lavorativa in Italia, fatto salvo il distacco nei paesi sotto specificati con i quali è stata sottoscritta apposita Convenzione.
Nel caso di distacco di manodopera da Francia, Austria, Germania e Repubblica di San Marino, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, su delega delle Associazioni nazionali di settore, ha sottoscritto quattro convenzioni, rispettivamente con la UCF francese, la BUAK austriaca, la SOKA-BAU tedesca e la Cassa Edile Sanmarinese. Tali convenzioni prevedono la reciproca possibilità dell’esonero dell’impresa dall’iscrizione presso la Cassa Edile del Paese ospitante e il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1/2017 del 09/01/2017
- D.LGS. 17/07/2016 n.136
- Comunicazione CNCE n. 517 del 11/04/2013, contenente il “Protocollo di intesa sul distacco temporaneo in Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere comunitarie”
- Ministero del Lavoro, interpello n° 33/2010 del 12/10/2010
- Disposizioni della CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) in materia di Imprese Straniere- comunicazione n.346 del 21/03/2008
- Ministero del Lavoro, interpello n. 6/2009 del 06/02/2009
- Ministero del Lavoro, interpello n. 24/2007 del 03/09/2007
Imprese ITALIANE operanti in AUSTRIA, FRANCIA, GERMANIA E REPUBBLICA DI SAN MARINO
In virtù delle Convenzioni di cui sopra, per le imprese italiane che aprono cantieri in AUSTRIA, FRANCIA, GERMANIA O REPUBBLICA DI SAN MARINO, la CNCE offre la possibilità di effettuare, tramite la propria intermediazione, la dichiarazione di distacco dei propri lavoratori presso la Cassa dello stato di accoglienza con il conseguente esonero all’iscrizione presso la stessa.
La richiesta di esonero, unitamente all’elenco dei lavoratori distaccati, dovrà essere inviata alla Cassa Edile di Alessandria che la inoltrerà alla CNCE e da questa sarà trasmessa alla consorella dello Stato estero competente.
Richiesta di esonero iscrizione SOKA-BAU Germania
Richiesta di esonero iscrizione BUAK Austria
Richiesta di esonero iscrizione UFC Francia