Estratto del CCNL 18 luglio 2018 – SANEDIL
“Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, le parti concordano sulla costituzione di un Fondo Nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa nel settore edile, volto al riconoscimento per gli operai e per gli impiegati di medesime prestazioni.
Per quanto riguarda la CONTRIBUZIONE, il regolamento (art. 11) stabilisce quanto segue:
OPERAI
1.Il contributo SANEDIL (dal 1° ottobre 2020) è pari allo 0,60%,da versare su un minimo di 120 ore lavorate in aggiunta alle eventuali ore di sospensione in caso di ammortizzatori sociali sulle seguenti voci retributive:
- minimo;
- contingenza;
- EDR;
- its.
2. Per gli operai part time il contributo si calcola sempre sulle 120 ore minime lavorate. Laddove le 120 ore effettivamente lavorate non vengano raggiunte da un lavoratore a chiamata, il contributo sarà comunque calcolato sul minimo delle 120 ore.
3. Il versamento deve essere effettuato anche per i lavoratori in malattia, maternità o in sospensione a seguito di attivazione di ammortizzatori sociali, comunque per tutti quelli dichiarati attraverso il modello Uniemes.
4. Rimane fermo che, nel caso in cui lo stesso lavoratore con ore lavorate inferiori a 120 (quindi soggetto al pagamento del minimo previsto) ha lavorato su più province, si adotta la seguente procedura:
- su ognuna delle casse competenti vanno denunciate le ore lavorate di competenza della stessa cassa, sulla base dell’attuale vigente normativa;
- in una delle casse competenti va denunciata l’integrazione ovvero la differenza tra 120 e le ore effettivamente lavorate (la scelta della cassa dove denunciare e versare l’integrazione sarà a discrezione dell’impresa o del suo consulente);
- nelle casse in cui non è denunciata l’integrazione va indicata la cassa presso la quale è stata denunciata l’integrazione stessa.
5. Il contributo per gli operai è dovuto per tutte le mensilità in cui il lavoratore è presente nella denuncia fino ad un massimo di 12 mensilità.
6. Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura retributiva nel corso del mese, l’obbligo di contribuzione è riferito a tutto il mese.
IMPIEGATI
1. Il contributo SANEDIL è pari allo 0,26% sulle seguenti voci retributive:
- minimo;
- contingenza;
- EDR;
- premio di produzione.
2. Il contributo contrattuale è calcolato su base mensile, con riferimento a 12 mensilità.
3. Nel caso di impiegati a tempo parziale, dal 1° ottobre 2024 il contributo è dovuto in misura piena e non più riproporzionato in funzione del minor orario di lavoro effettuato.
4. L’obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l’assunzione avviene entro i primi 15 giorni del mese; se l’assunzione avviene nei secondi 15 giorni del mese, l’obbligo decorre da primo giorno del mese successivo.
5. Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura retributiva nel corso del mese, l’obbligo di contribuzione è riferito a tutto il mese.
6. Le imprese possono, a loro discrezione, versare la contribuzione afferente gli impiegati tramite la Cassa Edile mediante il MUT ovvero direttamente al Fondo sanitario al seguente IBAN:
CREDIT AGRICOLE
SANEDIL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA
IBAN IT 94 C 06230 03203 0000 36181659
avendo cura di rendicontare i pagamenti con l’invio di un modulo completo con i dati del lavoratore e dell’impresa, secondo i modelli reperibili sul sito di SANEDIL (www.fondosanedil.it).
Inoltre:
- ai sensi dell’art. 2 del regolamento, l’iscrizione al fondo dei lavoratori cui è applicato il CCNL edilizia dipendenti di imprese iscritte presso la cassa edile è automatica e si perfezione con il versamento che l’azienda effettua alla Cassa edile, ovvero al fondo in caso di lavoratori impiegati;
- ai sensi dell’art. 7, la copertura decorre dalla data di decorrenza del piano sanitario. Nel caso di neo assunzione di lavoratori con qualifica operaia o impiegatizia, che comporti l’iscrizione in una fase successiva a quella di decorrenza del piano sanitario, la copertura decorre dalla data dell’assunzione del lavoratore;
- ai sensi dell’art. 8, nel caso di mancata corresponsione della retribuzione per aspettativa non retribuita, congedo straordinario per gravi motivi familiari, il lavoratore deve essere sospeso e l’obbligo di contribuzione è sospeso e riprende al riprendere dell’attività lavorativa dell’iscritto.
Regolamento SANEDIL – 25 settembre 2020
Informativa Lavoratori Iscritti – agg. 12.2023
Regime fiscale dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario SANEDIL nel periodo d’imposta 2021
A seguito dell’scrizione del Fondo SANEDIL all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute (Protocollo n. 0021502-23/10/2021-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P) in data 23 ottobre 2021, le quote contributive versate al Fondo dal datore di lavoro a partire dall’annualità 2021, sono deducibili dai redditi in capo agli iscritti, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del TUIR.
Pertanto, le citate quote contributive non dovranno concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versate in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale.
Per completezza si riporta di seguito l’art. 51, comma 2 del T.U.I.R.: “Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter);”.
Regime fiscale dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario SANEDIL nel periodo d’imposta 2020
Regime fiscale
In attesa dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondo Sanitari che avverrà entro il 31 luglio 2021, avendo il fondo iniziato ad erogare le prestazioni sanitarie nel mese di ottobre 2020, ai fini della compilazione della Certificazione Unica 2021, si evidenzia quanto segue:
– nella sezione “Oneri Deducibili”, al punto 442 “contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito” dovrà essere indicato l’intero ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto di imposta per il Fondo Sanedil nell’anno 2020;
– nel punto 443 della medesima sezione “Oneri Deducubili”, dovrà inoltre essere indicato il seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: 96409710587
Regime contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario SANEDIL
I contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil, sono assoggettabili al contributo di solidarietà del 10% di cui all’articolo 9- bis del DL n. 103/1991, anche nella fase preliminare al perfezionamento da parte del Fondo dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, in quanto tale disposizione non attribuisce rilevanza all’iscrizione a tale Anagrafe trattandosi di “contributi e somme a carico del datore di lavoro versate… a casse, fondi, gestione previsti da contratti collettivi […] al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari”.
Pertanto, per la predisposizione delle buste paga occorre:
- aggiungere all’imponibile fiscale di ogni dipendente l’importo dei contributi destinati al Fondo sanitario versati in base alle differenti disposizioni contrattuali;
- versare al fondo di solidarietà istituito presso l’Inps il contributo del 10% dell’importo dei contributi destinati al fondo sanitario e versati per tutti i dipendenti in base alle differenti disposizioni contrattuali.