Il regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura”, entrato in vigore il 25 luglio 2016 e stato redatto in attuazione dell’articolo 15, comma 7 della legge Regionale 14 luglio 2009 n. 20
La finalità di tale documento è quella di disciplinare, per gli interventi da effettuarsi in copertura, le specifiche misure di sicurezza nonché le misure preventive e protettive da predisporsi al fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Tale dettato normativo si applica nella progettazione e realizzazione degli interventi, sia privati sia pubblici che riguardano coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall’intervento: di:
a) nuova costruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) del d.p.r. 380/2001, mediante interventi strutturali
c) manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del d.p.r. 380/2001; gli interventi di manutenzione straordinaria non strutturale quali la sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma o l’apertura di lucernari o abbaini ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a) del d.p.r. 380/2001, ovvero gli interventi di installazione di impianti solari termici ai sensi dell’articolo 123, comma 1 del d.p.r. 380/2001
d) installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per quanto non rientrante nelle previsioni delle lettere b) e c), ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera d) del d.p.r. 380/2001
e) varianti in corso d’opera relative agli interventi di cui alle lettere a) e b) interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all’entrata in vigore del regolamento