Facciamo il punto della situazione sull’aggiornamento delle macchine operatrici sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
Innanzi tutto si riportano le attrezzature per cui l’utilizzatore, compreso il datore di lavoro, deve essere in possesso di una specifica abilitazione:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (cestelli) con e senza stabilizzatori
- Gru a torre con rotazione in alto e/o rotazione in basso
- Gru mobile (autogru)
- Gru per autocarro (gru montata su un veicolo, eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa)
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Carrelli industriali semoventi (muletti)
- Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi
- Trattori agricoli o forestali a ruote o cingoli
- Macchine movimento terra:
- Escavatori idraulici a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati con massa operativa maggiore di 6000 kg
- Escavatori a fune
- Pale caricatrici frontali a ruote o a cingoli con massa operativa maggiore di 4500 kg
- Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli
- Autoribaltabile a cingoli con massa operativa maggiore di 4500 kg
- Pompa per calcestruzzo
Per tali corsi di formazione, ognuno con durata e contenuti specifici, che si riportano nella tabella allegata, è necessario ogni 5 anni un corso di aggiornamento per consentire all’addetto di mantenere i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
In sede di primo aggiornamento la data entro cui gli operatori devono effettuare l’aggiornamento è:
IPOTESI 1 – CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI PRIMA DEL 12 MARZO 2013 – CORSO DI AGGIORNAMENTO NON EFFETTUATO ENTRO IL 12 MARZO 2015
Corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dall’allegato
Corsi non validi – Necessario effettuare corso di FORMAZIONE
IPOTESI 2 – CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI PRIMA DEL 12 MARZO 2013 – CORSO DI AGGIORNAMENTO EFFETTUATO ENTRO IL 12 MARZO 2015
Corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dall’allegato con corso di primo aggiornamento effettuato entro 12 marzo 2015
Aggiornamento entro 5 anni a decorrere dalla data del corso di primo aggiornamento
IPOTESI 3 – CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI PRIMA DEL 12 MARZO 2013
Corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’allegato, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento
Aggiornamento entro il 12 MARZO 2018
IPOTESI 4 – CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI DOPO IL 12 MARZO 2013
Corsi di formazione effettuati ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012
Obbligo aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione della prima formazione
Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima del 12 marzo 2013, questo deve essere documentato, sia dall’attestato di abilitazione, che dal registro del corso recante:
- elenco dei partecipanti (con firme)
- nominativi e firme dei docenti
- contenuti
- ora di inizio e fine
- esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica
Per i lavoratori del settore agricolo che alla data del 12 marzo 2013 erano in possesso di esperienza documentata almeno pari à 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro il 12 marzo 2018