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VERSAMENTO DEGLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

A partire dal MUT di giugno 2024 relativo al mese di maggio, la denuncia e il relativo MAV comprenderanno l’importo degli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati ai sensi del punto 4 della Delibera del Comitato della Bilateralità n. 4/2005.

A tal fine si ricorda quanto segue:

– il versamento della denuncia deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;

– il versamento della contribuzione oltre il termine di cui al punto precedente comporta l’applicazione del tasso per interessi di mora calcolato –  in ragione d’anno – nella misura del 50% di quella minima individuata dall’INPS nei casi di omissione contributiva (punto 4 – Deliberazione Comitato della Bilateralità n.4/2005). L’indicazione della misura degli interessi di mora e la relativa decorrenza sono stabilite dalla CNCE;

– il tasso attuale è pari al 5,00% a decorrere dal 20/09/2023;

come previsto dalla Delibera 2/2015 del Comitato della Bilateralità, il computo del debito complessivo dell’impresa ai fini DURC comprende anche gli interessi di mora.