Il Fondo SANEDIL ha ottenuto in data 23 ottobre 2021 la certificazione dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute, con Protocollo n. 0021502-23/10/2021-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P.
Tale iscrizione consente, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, la deducibilità in capo agli iscritti delle quote contributive versate al Fondo dal datore di lavoro per l’annualità 2021.
Pertanto le citate quote contributive non dovranno concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versate in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale.
Per completezza si riporta di seguito l’art. 51, comma 2 del T.U.I.R.: “Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter);”.
E’ pertanto necessario provvedere al recupero delle ritenute applicate sui contributi versati a SANEDIL nel corso dell’anno, al fine di garantire la non concorrenza degli stessi alla formazione del reddito dei dipendenti per l’anno 2021.