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PRECISAZIONE IN ORDINE ALLA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI

Come noto, in caso di infortunio o malattia professionale, l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio non in prova, entro i limiti della conservazione del posto prevista dal CCNL, un trattamento economico, ottenuto applicando alle quote orarie i coefficienti per i giorni di assenza dal 1° al 90°, e per i giorni di assenza dal 90° in poi.

Al riguardo, si ricorda che, in caso di infortunio, il giorno in cui si verifica l’evento è da considerarsi, a tutti gli effetti, come giorno lavorato, anche se l’infortunio si verifica all’inizio della giornata.

Pertanto, in sede di compilazione del MUT, il giorno “inizio assenza” per infortunio da indicare è il giorno successivo l’evento, in quanto, come sopra indicato, il giorno in cui si verifica l’evento deve essere indicato nelle ore ordinarie lavorate.

Il rimborso Cassa Edile avverrà secondo la seguente tabella

dal 1° (giorno successivo all’evento) al 90° giorno (A) COEFF. 0,2340 X 5,71 *
dal 91° giorno in poi (A) COEFF. 0,0450 X 5,71 *

N.B.: I coefficienti sono da moltiplicare per la paga oraria esclusa la MENSA

(A) coefficiente di rimborso Cassa Edile. * 5,71 = orario normale di lavoro (40 – ore settimanali – / 7 giorni)

 

Esempio: Operaio 4° Livello: giorno dell’infortunio 02/11/N, termine infortunio 21/11/N

  • Il 2/11/N è un giorno lavorato;
  • L’infortunio decorre dal 3/11;
  • Infortunio dal 03/11/2004 al 21/11/2004 = 19 gg. di calendario. € 8,69 x 0,2340 x 5,71 = € 11,61 x 19 gg. = € 221,00 rimborso Cassa Edile Alessandria