Con Verbale di Accordo del 9 maggio 2024, le Parti Sociali nazionali hanno integrato la tabella delle percentuali di manodopera attesa per ogni categoria di lavorazione, stabilendo che:
- la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (pari al 6%), si applica anche alla “fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate”, anche con riferimento ai lavori in corso;
- per gli appalti pubblici, anche in corso, aventi a oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, per i quali sia richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A, sono individuate le specifiche sottocategorie:
OG 2 – Sottocategoria lavori stradali: 13,77%;
OS 2-A – Sottocategoria lavori stradali: 13,77%.
Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, convertito nella Legge n. 56 del 30 aprile 2024 (GU n. 100 del 30 aprile 2024), è stato novellato dal D.L. n. 60 del 7 maggio 2024 (GU n. 105 del 7 maggio 2024) recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” con entrata in vigore 8 maggio 2024. In particolare, il combinato disposto stabilisce quanto segue:
- Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- negli appalti pubblici (di qualsiasi importo posto che il DL 60/2024 ha eliminato il tetto dei 150.000 euro) l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento di tale violazione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ex art. 222, co. 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36);
- negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei Lavori, ove nominato, o dal committente stesso, in mancanza di nomina dello stesso, dell’attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della
verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori; - provvedono ad accertare tali violazioni e – negli appalti privati – a irrogare le sanzioni gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Elenco completo delle categorie con la relativa percentuale di manodopera – Agg. 05.2024