Il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi delle retribuzione, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile di Alessandria secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale di cui al successivo punto 2).
Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro supplementare e per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all’art. 22 del C.C.N.L.;
- >i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata sulle indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica.
La percentuale spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa è tenuta, nei limiti di cui all’art. 27 del C.C.N.L., penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,50% lordo.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l’impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile di Alessandria la differenza fra l’importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore (allegato F).
Gli accordi locali stabiliranno le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza dell’operaio ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile di Alessandria agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro all’operaio che ne faccia richiesta l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile di Alessandria e non ancora liquidati.
CRITERIO CONVENZIONALE
Il criterio convenzionale per l’accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui è il seguente:
- Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi
L’impresa provvede a calcolare l’ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione e dalla maggiorazione del 18,50%. - Accantonamento netto presso la Cassa Edile
L’importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,20%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione del 18,50%.