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Fondo territoriale qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori

In ottemperanza alle previsioni dei “Protocolli formazione e sicurezza” di cui al CCNL Ance-CoopOO.SS. 3 marzo 2022 e al CCNL Associazioni artigiane – OO.SS. 4 maggio 2022, le Parti Sociali nazionali hanno definito il Regolamento del “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”. Detto fondo territoriale è alimentato da un’aliquota contributiva pari allo 0,20% della retribuzione imponibile in vigore dal 1° ottobre 2023, ed erogherà le relative prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.

PRESTAZIONI

A favore dei datori di lavoro sono riconosciute le seguenti prestazioni:

a) incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile competente presso cui è iscritto l’operaio, previo svolgimento, attraverso il sistema bilaterale di settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale incentivo è riconosciuto in base alla durata del corso di formazione professionalizzante:

  • corso di durata fino a 8 ore: € 150;
  • corso di durata compresa tra 9 ore e 40 ore: € 350;
  • corso di durata superiore a 40 ore: € 500.

b) incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile competente, nel caso in cui l’impresa denunci nel sistema delle Casse Edili operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all’unità superiore in presenza di decimale pari o superiore a 5.

La Cassa Edile competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di iscritti, la Cassa Edile competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello. Per le imprese che abbiano fino a tre operai dipendenti, l’incentivo sarà riconosciuto in presenza di un solo operaio inquadrato al 1° livello. Per le imprese con 1 solo operaio in organico l’incentivo sarà riconosciuto solo qualora l’operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello. Tale incentivo è riconosciuto, una volta l’anno (per anno edile), a ciascun datore di lavoro, secondo gli importi seguenti:

  • € 40 per ogni operaio di 2° livello in organico;
  • € 45 per ogni operaio di 3° livello in organico;
  • € 50 per ogni operaio di 4° livello in organico.

c) un “buono formazione” pari ad € 100 per ciascun operaio, riconosciuto dalla Cassa Edile competente presso cui è iscritto l’operaio, per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), di cui fruire esclusivamente nelle ipotesi seguenti:

  • qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall’impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’impresa, dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile è iscritto l’operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;
  • qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall’impresa, erogato dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile è iscritto l’operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente dal CFN.

Il “buono formazione” deve essere utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento da parte della Cassa Edile cui è iscritto l’operaio. Il datore di lavoro è tenuto a presentare alla Cassa Edile l’attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.

d) Qualora il Mastro formatore Artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendenti, ai sensi delle previsioni del CCNL Artigianato, sarà riconosciuta una premialità pari alla riduzione del 50% sul contributo al Fondo, dovuto per l’operaio formato per cui spetta l’incentivo richiamato alla lettera a), per 18 mesi.

REQUISITI E CRITERI PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L’incentivo di cui alla lett. a) – nonché quello di cui alla lett. d) laddove spettante – sarà riconosciuto per i corsi di formazione professionalizzante svolti a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche a tempo determinato (nel rispetto dei relativi limiti quantitativi previsti dai CCNL). Condizione essenziale per il riconoscimento dell’incentivo è l’effettiva partecipazione del lavoratore al corso formativo, nel rispetto della percentuale di frequenza minima prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale per lo specifico corso. L’incentivo potrà essere riconosciuto al datore di lavoro per un numero di lavoratori formati non superiore alle seguenti percentuali della media dei lavoratori operai, iscritti presso la medesima Cassa Edile, in forza nel precedente anno Cassa Edile, con arrotondamento all’unità superiore nel caso di presenza di decimali:

  • per imprese fino a 5 operai: 100%;
  • per le imprese da 6 a 15 operai: 5 operai più il 50% dei restanti operai;
  • per le imprese da oltre 16 a 50 operai: 10 operai più il 30% dei restanti operai;
  • per le imprese oltre 50 operai: 21 operai più il 20% dei restanti operai.

All’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per la formazione di almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati. Le imprese che abbiano utilizzato l’incentivo per un numero di lavoratori corrispondente alle suddette percentuali massime, potranno effettuare un’ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile per la prestazione di cui alla lett. a) decorsi 12 mesi dall’ultima compensazione, mentre un’ulteriore richiesta per la prestazione di cui alla lett. d), laddove spettante, potrà essere presentata decorsi 18 mesi dall’ultima compensazione. La prestazione di cui alla lett. b) e il “buono formazione” di cui alla lett. c) saranno riconosciuti alle imprese con i relativi requisiti, previa presentazione di idonea domanda. Il “buono formazione” potrà essere riconosciuto al datore di lavoro per un numero di operai da formare non superiore ai limiti percentuali individuati come sopra, e per almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati. Qualora il “buono formazione” sia utilizzato per un numero di lavoratori corrispondente al limite massimo sopra richiamato, l’impresa potrà presentare un’ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile decorsi 12 mesi dal riconoscimento dell’ultimo “buono”. Per il riconoscimento di tutte le prestazioni il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia alla data della richiesta che alla data della compensazione (o del riconoscimento del “buono formazione”), in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a ciascuna delle predette date. La verifica della situazione di regolarità delle singole imprese, tramite il sistema BNI, sarà richiesta dalla Cassa Edile concedente alla CNCE. Le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore saranno privilegiate nel riconoscimento delle prestazioni. La priorità per l’accesso alla singola prestazione sarà determinata sulla base dei criteri della tabella allegata al Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.

EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DECORRENZA

Ai fini del riconoscimento dell’incentivo di cui alla lett. a) – nonché di quello di cui alla lett. d, laddove spettante – da parte della Cassa Edile competente presso cui è iscritto l’operaio, il datore di lavoro dovrà presentare richiesta, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di inizio del corso formativo professionalizzante. L’effettiva partecipazione del lavoratore al corso sarà verificata dalla Cassa Edile direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale.

L’incentivo di cui alla lett. b) sarà riconosciuto dalla Cassa Edile competente, previa richiesta del datore di lavoro da effettuarsi tramite PEC a pena di nullità e previa verifica della Cassa Edile circa la sussistenza dei requisiti alla data della richiesta presentata dall’impresa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia operai iscritti presso più Casse Edili, la richiesta dovrà riportare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai.

Il “buono formazione” di cui alla lett. c) sarà riconosciuto dalla Cassa Edile competente presso cui è iscritto l’operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, e verifica dei requisiti da parte della Cassa Edile direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale. In ordine alle prestazioni rispettivamente di cui alle lettere a) e d), alla lett. b) e alla lett. c), per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno. In fase di prima applicazione, per le graduatorie si farà riferimento alle domande presentate nel corso del trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2024.

Le istanze non accolte per incapienza delle risorse del fondo destinate alla specifica prestazione saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, in base ai criteri riportati nella tabella allegata al Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda. A seguito della verifica dei requisiti del lavoratore e dell’impresa per l’accesso alla prestazione, la Cassa Edile competente provvederà a riconoscere la corrispondente