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Applicativo MUT

Per l’utilizzo dell’Applicativo MUT, occorre accedere al Portale Unico al link https://mutssl2.cnce.it/mutuser/MutUser.aspx

Il Portale Unico Zucchetti è la funzionalità di accesso unificato MUT/Osservatorio che consente ai consulenti del lavoro (in nome e per conto delle imprese che rappresentano) e/o imprese iscritte su più casse edili di poter accedere alla piattaforma Web attraverso un’unica utenza. L’accesso unificato, utilizzabile previa registrazione al portale, consente all’utente di abbinare alla propria utenza tutti gli accrediti utilizzati per l’accesso singolo alle casse edili in cui è iscritto. La registrazione al portale da effettuare una tantum richiede all’utente di inserire il proprio codice fiscale che sarà poi contrassegnato come codice di accesso da utilizzare per l’accredito al sistema. L’utente accreditato con il nuovo sistema di accesso unificato ha a disposizione un cruscotto di gestione accrediti e potrà aprire le varie posizioni MUT/Osservatorio in nuova pagina del browser semplicemente selezionando l’accredito desiderato dalla lista proposta.

Dopo la registrazione sul Portale Unico, ai fini dell’accredito alla Cassa Edile, si possono verificare tre casi:

1. Utente già iscritto alla Cassa e in possesso delle credenziali MUT classiche ->utilizzare Aggiungi Accredito per registrare l’accredito esistente ed abbinarlo all’utenza creata nel Portale Unico.
2. Utente già iscritto alla Cassa ma NON ancora in possesso delle credenziali -> utilizzare Nuovo Accredito per richiedere alla Cassa di collegare la posizione di iscrizione in cassa all’utente creata nel Portale Unico.
3. Utente non ancora iscritto alla Cassa: eseguire prima la procedura di iscrizione alla Cassa come da procedure in essere (SICEWEB). Al termine del processo di iscrizione si rientra poi nel caso 2.

Per consultare le modalità di registrazione e di accredito cliccare sulla Guida al PORTALE UNICO

 

Una volta entrati nel portale unico, selezionare tra i propria accrediti il MUT Cassa Edile Alessandria.

  • INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI ORE

ORE FERIE
Il MUT contiene il contatore delle ore di ferie, sulla base del saldo residuo ore “ANNO PRECEDENTE” caricato dall’impresa/consulente nel mese di aprile 2021.
Annualmente:

  • sul MUT di competenza di gennaio: il residuo ore ferie AC sarà automaticamente spostato nella cella “saldo ore ferie AP”, senza alcun adempimento a carico dell’impresa/del consulente;
  • sul MUT di competenza di luglio, nell’ambito del saldo residuo ore ferie AP saranno azzerate le ore residue al 31/12/n-2.

Le ore di ferie usufruite in ciascun mese, devono essere indicate separatamente, e nei limiti del rispettivo saldo, nella cella “ore ferie AP” oppure nella cella “ore ferie AC”, a seconda di come sono imputate dal proprio gestionale paghe; le ore di ferie nel mese non potrà essere superiore al “saldo ore AP + saldo ore AC”.

Per quanto riguarda le “Ferie collettive”, per i soli lavoratori assunti nell’anno, nel mese di agosto – ove la disponibilità di ore non fosse sufficiente per coprire le ore di ferie effettuate – è possibile compilare la cella ORE FERIE COLLETTIVE.

A partire dal MUT di maggio 2021, qualora venga inserito in denuncia ex novo un lavoratore con data di assunzione antecedente aprile 2021, è necessario comunicare alla mail mut@cassaedilealessandria.it il saldo delle ore di ferie AP dello stesso alla data di caricamento.

ORE PERMESSI RETRIBUITI
Il MUT contiene il contatore delle ore di permessi retribuiti, sulla base del saldo residuo ore “ANNO PRECEDENTE” caricato dall’impresa/consulente nel mese di aprile 2021.
Annualmente:

  • sul MUT di competenza di gennaio, il residuo ore permessi retribuiti AC sarà automaticamente spostato nella cella “saldo ore permessi retribuiti AP”, senza alcun adempimento a carico dell’impresa/del consulente;
  • sul MUT di competenza di luglio, il saldo residuo delle ore permessi retribuiti AP sarà azzerato.

Le ore di permesso retribuito usufruite in ciascun mese, devono essere indicate separatamente, e nei limiti del rispettivo saldo, nella cella “ore permessi retrib. AP” oppure nella cella “ore permessi retrib. AC”, a seconda di come sono imputate dal proprio gestionale paghe; le ore di permesso retribuito nel mese non potrà essere superiore al “saldo ore AP + saldo ore AC”.

A partire dal MUT di maggio 2021, qualora venga inserito in denuncia ex novo un lavoratore con data di assunzione antecedente aprile 2021, è necessario comunicare alla mail mut@cassaedilealessandria.it il saldo delle ore di permessi retribuiti AP dello stesso alla data di caricamento.

ORE PERMESSI NON RETRIBUITI
Può essere indicato un massimo di 40 ore annue. Le ore di permessi non retribuiti eccedenti le 40 sopra indicate, dovranno essere conteggiate come ore lavorate, con relativo accantonamento.

ORE MALATTIA E INFORTUNIO
L’assenza del codice del certificato medico rappresenta un errore bloccante all’invio del MUT.
Il giorno in cui si verifica l’evento infortunistico è da considerarsi, a tutti gli effetti, come giorno lavorato, anche se l’infortunio si verifica all’inizio della giornata e deve essere indicato nelle ore ordinarie lavorate.

Il giorno di “inizio assenza” per infortunio è il giorno successivo l’evento.

MULTE DISCIPLINARI
Nella cella “IMPORTO MULTE DISCIPLINARI” occorre indicare l’importo delle multe disciplinari addebitate nel mese di riferimento.

ORE CONGEDI (congedo matrimoniale)
Può essere indicato in massimo di 104 ore/mese.

  • INDICAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI ORE: tabella allegati

SEZIONE PREVEDI 
Nella sezione dedicata alla destinazione del TFR del lavoratore dipendente occorre inserire:

  • Il codice FP: SOLO se il lavoratore ha scelto di destinare il 100% del proprio TFR al Fondo PREVEDI;
  • Il codice VI: SOLO se il lavoratore ha scelto di destinare il 18% del proprio TFR al Fondo PREVEDI;
  • Il codice AZ: se il lavoratore ha scelto di destinare il proprio TFR a un fondo previdenziale DIVERSO dal Prevedi ovvero se lo tiene in azienda;
  • Il codice NS (tacito assenso): se il lavoratore non ha effettuato alcuna scelta di destinazione del proprio TFR e, pertanto, decorsi 6 mesi dalla data di assunzione, il TFR deve essere destinato automaticamente al Fondo PREVEDI.

DENUNCIA SOSTITUTIVA DI CONGRUITA’
Nelle funzionalità MUT è stata inserita la possibilità di inviare la DENUNCIA SOSTITUTIVA DI CONGRUITÀ.

Tale denuncia consente di integrare una denuncia già trasmessa per “spostare” le ore di lavoro della manodopera dei lavoratori presenti in denuncia da un cantiere ad un altro già denunciato.

Salvando i dati inseriti viene ricalcolata la quadratura delle ore e degli imponibili variati sul singolo cantiere.

In ogni caso non è possibile aggiungere un lavoratore che non sia già presente nella denuncia base. E’ invece possibile aggiungere le ore del Titolare/Socio non precedentemente indicato.

La denuncia sostitutiva di congruità, una volta conclusa e inviata, diventa subito “Trasmessa”.

Le modifiche inserite non comportano il ricalcolo della denuncia: i totali della denuncia rimangono INVARIATI.

Nella denuncia di congruità è possibile variare nel senso di aggiungere/eliminare o fare delle modifiche ad un cantiere solo se lo stato del cantiere che proviene da CNCEEC è:
– Attivo
– Sospeso
– Concluso non soggetto a verifica di congruità
– Non rilevato (è un cantiere del quale CNCEEC non ha ancora comunicato lo stato al MUT).

Non si può modificare o eliminare in nessun modo un cantiere se ha questi due stati:
– Concluso con attestazione di congruità negativa
– Concluso con attestazione di congruità positiva

Con comunicazione n. 871 del 17 aprile 2024, CNCE ha disposto che per ogni denuncia mensile è consentita una sola riapertura per la modifica dei dati delle presenze.

Guida denuncia sostitutiva di congruità

 

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