La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.54/E/2020, ha previsto l’esclusione dall’imponibilità fiscale dei contributi versati agli Enti bilaterali nei seguenti casi:
- qualora il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica iscrivendosi a un Ente o a una Cassa. In questo caso la contribuzione all’Ente bilaterale risulterebbe a esclusivo interesse del datore di lavoro, non generando materia imponibile per i lavoratori;
- qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’Ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha pertanto affermato l’assunto secondo il quale ove il contributo versato all’Ente sia cumulativo ed indifferenziato, non sussiste un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore e pertanto non vi è una componente reddituale nei confronti dei propri dipendenti. E’ il caso della contribuzione dovuta dall’impresa alla Cassa Edile che viene calcolata, non in riferimento alla retribuzione di ciascun dipendente della stessa impresa, ma sulla base della massa salariale complessiva di ogni mese.
Alla luce dei detti chiarimenti, si precisa che la contribuzione versata alle Casse dall’impresa non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, atteso che non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell’immediato in capo al singolo lavoratore.
La Cassa Edile, pertanto, non procederà più al calcolo della percentuale di contribuzione afferente le spese per le assistenze sostenute, né alla relativa comunicazione annuale alle imprese; l’imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla stessa Cassa.