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Malattie e infortuni

In caso di malattia professionale, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di dodici mesi consecutivi.
In caso di infortunio sul lavoro l’operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all’operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.
Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o la infermità conseguente all’infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all’art. 33 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.
L’operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di sei mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz’altro risolto, fermo restando il diritto dell’operaio di percepire il trattamento economico spettante a norma del già citato art. 33.

TRATTAMENTO ECONOMICO MALATTIA

Tabelle in vigore dal 01/07/2023

tabella malattia OPERAI – 01/07/2023

Tabelle in vigore dal 01/03/2022

tabella malattia OPERAI – 01/03/2022

 

ARCHIVIO TABELLE MALATTIA

 

RIMBORSO MALATTIA E INFORTUNIO

 

RIMBORSO CARENZA MALATTIA

All.1 – Modello_3G_01

All.2 – Modello_3G_02

 

RIMBORSO IMPRESE FUORI PROVINCIA OPERANTI SUL TERZO VALICO

A partire dal mese di marzo 2020, in attuazione di quanto disposto dal Verbale di Accordo Nazionale del 24 marzo 2020, le richieste di rimborso malattia, infortunio e carenza malattia devono essere accompagnate, a pena di irricevibilità della richiesta, dalla seguente documentazione:

  1. Copia di ogni certificato medico per il si chiede il rimborso;
  2. copia delle buste paga di ogni lavoratore per il quale si chiede il rimborso;
  3. copia del bonifico (in stato “eseguito”) di avvenuto pagamento della retribuzione a ciascun lavoratore per il quale si chiede il rimborso. In caso di pagamento mediante assegno bancario, occorre inviare la copia dello stesso firmata e datata dal lavoratore per ricevuta.

Tale documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail rimborsi.malattie@cassaedilealessandria.it entro e non oltre il mese successivo a quello di cui si chiede il rimborso.

Regolarità

Cassa Edile

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